L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come per esempio gestire il proprio denaro o i propri beni (abitazione, immobili, conti correnti, titoli, ecc...) e prestare consenso alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
I soggetti che possono chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno sono i seguenti (Codice Civile, art. 406 e 407):
- la persona beneficiaria
- il coniuge
- i parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale
- gli affini entro il secondo grado
- i conviventi stabili della persona beneficiaria (non sono comprese le badanti)
- il tutore o il curatore congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione e inabilitazione
- i responsabili dei servizi sociali e sanitari o direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona
- il giudice tutelare d’ufficio e il pubblico ministero.